Di  Paulu Leone Cugusi Biancu

Senza il DIRITTO INTERNAZIONALE e le sue NORME attuative, l’Autodeterminazione del Popolo SARDO per riprendersi la sua libertà e organizzarsi come Stato Indipendente, non potrà certo aversi tramite i Partiti Italiani e/o Sardi che sono Enti, costituiti e gestiti secondo le Norme dell’Ordinamento Italiano.
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A tale PROPOSITO…. esiste un articolo della Costituzione Italiana, il n. 10 che dice:

(A) – L’Ordinamento Giuridico Italiano si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute; <quindi, le azioni legali fatte da soggetti a ciò delegati, e nel nostro caso, dal Movimentu Liberatzioni Natzionali Sardu <MLNS> dovranno essere prese in seria considerazione dalla Repubblica Italiana).

(B) – La condizione giuridica dello <straniero> è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.” Lo straniero, nel nostro caso specifico, non è certo il sardo ma l’italiano e tutti gli altri non sardi; <quindi secondo le norme di Diritto Internazionale significa che lo Stato Italiano non può pretendere di fare Leggi per la Sardegna e per i cittadini Sardi (quelli regolarmente iscritti all’Anagrafe sarda).

(C) – Dato che la Costituzione Italiana afferma di “riconoscere e di conformarsi” alle Norme del Diritto Internazionale, la NAZIONE SARDA (formata dall’intero suo Popolo, iscritto all’Anagrafe Sarda) pertanto potrà percorrere il suo cammino <per avere il suo STATO> secondo le modalità democratiche stabilite dal Diritto Internazionale, per cui il MLNS – regolarmente costituito/riconosciuto dall’ONU e dalle Corti Internazionali di Giustizia – è il garante per la SARDEGNA.