Gli elementi che costituiscono necessariamente uno Stato, qualsiasi sia la sua forma giuridica:
A) Il popolo;
B) Il territorio;
C) Potestà d’imperio (ovvero la sovranità).
La definizione di Stato comporta la giuridica INCONDIZIONABILITA’ della potestà d’imperio, ergo l’INDIPENDENZA e la SOVRANITA’ sul proprio territorio. Se si subiscono decisioni che hanno effetti interni ad opera di organismi stranieri, non possiamo più parlare di Stato, sic et simpliciter. I Padri Costituenti, quando parlavano di limitazioni di sovranità, si riferivano esclusivamente agli effetti del potere d’imperio italiano FUORI dai nostri confini, effetti che potevano creare una contrapposizione d’interessi che avrebbe potuto minacciare la ritrovata PACE. Ecco il senso costituzionale delle “limitazioni” che non possono travalicare, fino a compromettere, l’attribuzione della sovranità al suo proprietario che resta il POPOLO ITALIANO ex art. 1 Cost.
di Marco Mori
E se il Tribunale di Genova spazzasse via l’Europa?
All’udienza di oggi il Giudice, Dott.ssa Calcagno, dopo la discussione delle parti, ha trattenuto la causa a riserva in merito al fondamentale tema della sovranità nazionale. Il Tribunale emetterà dunque a breve, senza nessuna ulteriore udienza intermedia, un provvedimento che finalmente ci dirà se leggi di ratifica dei trattati europei possano o meno essere considerate in contrasto con la Costituzione, in quanto cessioni illegittime della nostra sovranità.
In caso di risposta affermativa, proprio mentre monta la propaganda di regime in favore degli Stati Uniti d’Europa, la Corte Costituzionale si troverebbe costretta a discutere del progetto europeo, per sentenziare se esso sia conforme o meno ai principi fondamentali dell’ordinamento ed ai diritti inalienabili dell’uomo, e davvero non si vede come si potrebbe argomentare, se il giudizio sarà indipendente, una risposta positiva al quesito.
Riepiloghiamo in poche parole il ragionamento giuridico a monte della questione. Per dibattere di sovranità dobbiamo definire ed individuare gli elementi che costituiscono necessariamente uno Stato, qualsiasi sia la sua forma giuridica:
A) Il popolo;
B) Il territorio;
C) Potestà d’imperio (ovvero la sovranità).
Senza la simultanea presenza di questi tre elementi non si può utilizzare il termine “Stato” in maniera propria.
I concetti di popolo e di territorio non necessitano di particolari spiegazioni, sono ovvi. Meno immediata è la fondamentale comprensione della definizione della potestà d’imperio. La potestà d’imperio è il potere supremo che spetta allo Stato sul proprio territorio. Trattasi del potere giuridicamente indipendente, incondizionato ed incondizionabile di imporre la sua volontà sui propri cittadini. La potestà d’imperio comprende dunque la capacità giuridica di impartire, anche coattivamente, ordini obbligatori per chi vive all’interno di predetto spazio territoriale. La potestà d’imperio è naturalmente originaria, sorge esattamente nel momento in cui lo Stato nasce, poiché è proprio essa che ne consente di identificarne l’esistenza. La natura incondizionata di questo potere implica che lo Stato, nel suo territorio, può fare letteralmente “ciò che vuole”, senza alcun limite giuridico, non essendovi materia in cui non possa liberamente intervenire disciplinandola con le sue leggi.
Vi è poi un’ovvia differenza tra uno Stato democratico ed una dittatura, ed essa si evince semplicemente dal fatto che in una democrazia la sovranità appartiene al popolo complessivamente inteso. Precisamente, in una democrazia rappresentativa come quella italiana, il popolo elegge i suoi rappresentanti, così delegando momentaneamente l’esercizio della sovranità agli eletti.
Conformemente alla Costituzione dunque se il voto si esercita in maniera libera, eguale, diretta e personale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa.
L’art. 1 Cost. qualifica la nostra forma di Stato:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” .
Ed ecco il punto nodale: che succede se quote di sovranità vengono cedute? Semplicemente accade che i rappresentanti del popolo non possono più decidere in determinate materie, benché investiti della delega sovrana a farlo. Conseguentemente si perde completamente l’indipendenza e l’incondizionabilità della potestà d’imperio.
Se la sovranità è esercitata in via indipendente dal popolo e dal territorio, che vengono costretti a subire la potestà d’imperio di un terzo, non si può più parlare di Stato sovrano. Viene infatti meno uno dei suoi imprescindibili elementi fondanti.
Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, i Padri Costituenti avevano compreso che tuttavia la sovranità di uno Stato, necessariamente incondizionata sotto il profilo interno, dovesse incontrare limiti in materia di politica estera, e ciò per non scontrarsi nuovamente con gli analoghi poteri sovrani di altri Paesi. Non si voleva arrivare a ripetere i tragici errori del passato.
La collaborazione internazionale, ed una diffusione dei valori solidaristici accolti nella nostra Carta, erano correttamente individuati come l’unica via per la pace. La fusione tra Stati e la cancellazione dell’Italia come nazione sovrana ed indipendente non furono invece mai contemplati nella Costituzione che scelse la via, diametralmente opposta, della definitività della forma repubblicana, e ciò benché vi fossero correnti federaliste in seno all’Assemblea Costituente che parlavano apertamente anche di Stati Uniti d’Europa. L’approvazione dell’art. 139 Cost., ed il dibattito che ne determino la genesi, sono eloquenti sul punto.
L’articolo 11 Cost. recita testualmente:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Pertanto la sovranità può essere limitata unicamente se ciò avviene allo scopo di evitare i conflitti tra nazioni, in una necessaria condizione di reciprocità tra le stesse. La norma era palesemente pensata per l’O.N.U. e non certo per quel mostro giuridico che è oggi l’Unione Europea. Orbene, ai profani del diritto, resta difficile distinguere tra cessione e limitazione di sovranità, ma ritengo che la differenza sia davvero semplice. Proprio su questa differenza, deve urgentemente pronunciarsi la Corte Costituzionale.
Limitare la sovranità significa contenere la propria potestà d’impero (la sovranità appunto), ovvero non esercitarla in determinate materie omettendo di legiferare. Oppure semplicemente conformare la propria legislazione alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, qualora esse siano però compatibili con i principi fondamentali ed i diritti inalienabili dell’uomo (art. 10 Cost.). Tuttavia con ciò non si vuole affatto rinunciare al potere di imporre la propria volontà in qualsiasi momento su una materia disciplinata da un organismo internazionale, anche contravvenendo ad esso. Cedere la sovranità invece significa consegnare definitivamente un proprio potere ad un terzo soggetto esterno al Paese che lo eserciterà al posto nostro.
Una sovranità limitata è dunque contenuta nella sua esecuzione, ma resta comunque nella totale disponibilità del popolo che può sempre revocare ogni decisione in tale senso. Al contrario una sovranità ceduta è persa a titolo definitivo. La limitazione di sovranità finalizzata alla pace ha poi un preciso riferimento a quelle azioni di potestà d’imperio che hanno effetti specifici al di fuori del nostro ordinamento e del nostro territorio, e che dunque possono essere limitate per evitare conflitti.
Con l’Europa siamo andati molto oltre prevedendo addirittura meccanismi sanzionatori effettivi per chi non rispetta alcuni dei vincoli esterni (di natura economica oltretutto). In questo caso non c’è alcun dubbio che si debba parlare di cessione di sovranità, poiché addirittura si è dotato un terzo di un potere di coercizione effettivo sul popolo e sul territorio italiano.
Purtroppo l’attribuzione a terzi di poteri sovrani sul nostro territorio, terzi dotati addirittura di autonomi poteri di coercizione, rende palese che lo Stato italiano non esiste più, non si può più parlare di forma Repubblica con violazione degli artt. 1, 11 e 139 Cost.
Riepilogando possiamo affermare:
la definizione di Stato comporta la giuridica INCONDIZIONABILITA’ della potestà d’imperio, ergo l’INDIPENDENZA e la SOVRANITA’ sul proprio territorio. Se si subiscono decisioni che hanno effetti interni ad opera di organismi stranieri, non possiamo più parlare di Stato, sic et simpliciter. I Padri Costituenti, quando parlavano di limitazioni di sovranità, si riferivano esclusivamente agli effetti del potere d’imperio italiano FUORI dai nostri confini, effetti che potevano creare una contrapposizione d’interessi che avrebbe potuto minacciare la ritrovata PACE. Ecco il senso costituzionale delle “limitazioni” che non possono travalicare, fino a compromettere, l’attribuzione della sovranità al suo proprietario che resta il POPOLO ITALIANO ex art. 1 Cost.
Sul fondamentale tema della sovranità e del secco “no” agli Stati Uniti d’Europa, vi invito a leggere il bel post apparso oggi sul blog di Claudio Messora byoblu.com dal titolo “La Boldrini firma per gli Stati Uniti d’Europa” – clicca qui –
tratto da: (clicca qui)